Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA)
Gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata sono individuati all’ Art. 6-bis D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 . L’ Art. 6-bis D.P.R. 6 gi
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.
Descrizione
A titolo esemplificativo desumibile dalla tabella A, Sezione II, allegata al D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 :
Manutenzione straordinaria (leggera)Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino i prospetti, la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso implicanti incremento del carico urbanistico.Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, attuabili con CILA, sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso;
ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio.
Restauro e risanamento conservativo (leggero)Interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi, che non devono riguardare le parti strutturali dell’edificio, comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti)Gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio.
Serre mobili stagionali (con strutture in muratura)Serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell’attività agricola da realizzare con strutture in muratura.
Realizzazione di pertinenze minoriInterventi che le norme tecniche degli Strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell’edificio principale. Con le modifiche apportate all’ Art. 48 L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 dalla L.R. 31 ottobre 2017 n. 16 , è stato determinato che sono eseguiti mediante comunicazione d’inizio lavori asseverata (CILA), i mutamenti della destinazione d’uso, tra categorie ex Art. 8 L.R. 8 luglio 1999 n. 19 , degli immobili relativi ad unità non superiori a 700 metri cubi, senza interventi edilizi eccedenti quelli previsti all’ Art. 6 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 , c. 1 lett. a) e b), che siano compatibili con le norme di attuazione del PRG e degli strumenti esecutivi e rispettino i presupposti di cui al comma 1 dell’ Art. 6 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 .
E’ stato altresì disposto, ai sensi dell’ Art. 8 L.R. 8 luglio 1999 n. 19 , così come modificato dalla L.R. 31 ottobre 2017 n. 16 , che i passaggi tra eventuali sottocategorie stabilite dal Comune, anche in assenza di opere edilizie, sono da subordinare a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 .
Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest’ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione si considera efficace una volta ottenuti tutte le altre autorizzazioni, nullaosta, pareri previsti dalla disposizioni normative vigenti per il determinato intervento.
Prima della presentazione, l’interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla comunicazione.
La comunicazione non può essere presentata per presentare varianti progettuali a Permessi di Costruire, DIA o SCIA relativi ad interventi in corso di realizzazione.
La mancata presentazione della comunicazione asseverata comporta l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all’ Art. 6-bis D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 comma 5 e dal Regolamento Edilizio.
Manutenzione straordinaria (leggera)Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino i prospetti, la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso implicanti incremento del carico urbanistico.Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, attuabili con CILA, sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso;
ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio.
Restauro e risanamento conservativo (leggero)Interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi, che non devono riguardare le parti strutturali dell’edificio, comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti)Gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio.
Serre mobili stagionali (con strutture in muratura)Serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell’attività agricola da realizzare con strutture in muratura.
Realizzazione di pertinenze minoriInterventi che le norme tecniche degli Strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell’edificio principale. Con le modifiche apportate all’ Art. 48 L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 dalla L.R. 31 ottobre 2017 n. 16 , è stato determinato che sono eseguiti mediante comunicazione d’inizio lavori asseverata (CILA), i mutamenti della destinazione d’uso, tra categorie ex Art. 8 L.R. 8 luglio 1999 n. 19 , degli immobili relativi ad unità non superiori a 700 metri cubi, senza interventi edilizi eccedenti quelli previsti all’ Art. 6 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 , c. 1 lett. a) e b), che siano compatibili con le norme di attuazione del PRG e degli strumenti esecutivi e rispettino i presupposti di cui al comma 1 dell’ Art. 6 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 .
E’ stato altresì disposto, ai sensi dell’ Art. 8 L.R. 8 luglio 1999 n. 19 , così come modificato dalla L.R. 31 ottobre 2017 n. 16 , che i passaggi tra eventuali sottocategorie stabilite dal Comune, anche in assenza di opere edilizie, sono da subordinare a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 .
Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest’ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione si considera efficace una volta ottenuti tutte le altre autorizzazioni, nullaosta, pareri previsti dalla disposizioni normative vigenti per il determinato intervento.
Prima della presentazione, l’interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla comunicazione.
La comunicazione non può essere presentata per presentare varianti progettuali a Permessi di Costruire, DIA o SCIA relativi ad interventi in corso di realizzazione.
La mancata presentazione della comunicazione asseverata comporta l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all’ Art. 6-bis D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 comma 5 e dal Regolamento Edilizio.
Come fare
Per comunicare l’inizio lavori per interventi di cui all’ Art. 6-bis D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 occorre presentare la seguente comunicazione corredata dei necessari documenti.
In caso di interventi riguardanti l’esterno dell’edificio e le aree pertinenziali la documentazione deve essere integrata dalla documentazione fotografica dello stato di fatto.
Nella comunicazione devono essere descritti gli interventi previsti allegando l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
In caso di interventi riguardanti l’esterno dell’edificio e le aree pertinenziali la documentazione deve essere integrata dalla documentazione fotografica dello stato di fatto.
Nella comunicazione devono essere descritti gli interventi previsti allegando l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
Cosa serve
Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento.
Cosa si ottiene
Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.
Tempi e scadenze
La legge non dispone particolari limiti temporali alla validità della comunicazione.
Costi
I costi per avviare la comunicazione sono composti da:
diritti di segreteria euro 100,00.
da versare tramite pago pa su sito istituzionale.
diritti di segreteria euro 100,00.
da versare tramite pago pa su sito istituzionale.
oneri di urbanizzazione o costo di costruzione (in relazione al tipo ed ubicazione dell’intervento edilizio)
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Ultimo aggiornamento pagina: 26/05/2025 11:28:06