La misura dell’imposta è determinata per persona e per notte di soggiorno ed è commisurata in rapporto alla fascia di prezzo di vendita dell’unità abitativa, secondo il seguente criterio di gradualità:
Prezzo dell'unità abitativa per notte di soggiorno
A) fino a 30 euro -> imposta: € 0,50 per persona per notte
B) superiore a 30 euro e fino a 300 euro -> imposta: € 1,50 per persona per notte
C) oltre 300 euro -> imposta: € 2,50 per persona per notte
Il prezzo dell’unità abitativa per notte di soggiorno, preso a riferimento, è quello risultante dal documento fiscale di vendita della stessa.
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
a. i minori entro il decimo anno di età (attestata mediante copia del documento d’identità del minore ovvero da certificazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal genitore o da chi ne fa le veci);
b. i pernottamenti effettuati oltre il 21° giorno di soggiorno consecutivo nella medesima struttura ricettiva;
c. i pernottamenti effettuati nel periodo compreso tra il 01/01 e il 31/03 (il periodo di soggiorno deve risultare chiaramente dal documento fiscale);
d. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo di almeno venticinque partecipanti. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti a condizione che il documento fiscale di vendita del soggiorno sia unico, per l’intero gruppo, intestato e pagato direttamente dall’agenzia di viaggio e turismo.
Ogni esenzione deve essere debitamente documentata dai gestori delle strutture ricettive ovvero deve risultare da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dall’interessato, in base alle disposizione di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.